Art. 2.
(Dilazione a garanzia del debito).

      1. Chiunque versa in uno stato di difficoltà ad adempiere obbligazioni pecuniarie verso aziende bancarie o intermediari finanziari per un importo inferiore a 20.000 euro, prima che nei suoi confronti sia stata avviata una procedura esecutiva per il recupero coattivo del debito, può presentare alla banca o all'azienda intermediaria creditrice un piano per l'estinzione del debito di durata non superiore a trentasei mesi.

 

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      2. La banca o l'intermediario finanziario creditore deve pronunciarsi sul piano proposto dal debitore ai sensi del comma 1 entro trenta giorni dalla sua presentazione.
      3. Qualora il creditore accetti il piano proposto dal debitore, questi deve versare al Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 3 un contributo aggiuntivo in somma fissa di 500 euro per ogni 10.000 euro di debito.
      4. Sulla somma dovuta, per il tempo dell'ulteriore dilazione, deve essere corrisposto al creditore il solo interesse legale.
      5. Il creditore è garantito per l'intero ammontare del credito residuo ammesso a dilazione dal Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 3.
      6. Il debitore può beneficiare della procedura prevista dalla presente legge una sola volta.